Gli alimenti greggi devono essere prodotti solo con materiali di cui alla lettera a) e lettera b) punti i) e ii) dell'art. 10 del reg. (CE) n. 1069/2009 mentre per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati tutti i materiali di cui all’art. 10 con esclusione delle lettere n), o) e p).
In questo modo, la regolamentazione comunitaria consente che vengano valorizzate le alte qualità nutrizionali dei sottoprodotti, garantendo allo stesso tempo la sicurezza igienica e sanitaria degli alimenti dedicati ai migliori amici dell’uomo.
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