Sottoprodotti di origine animale - Quadro normativo

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Il Regolamento 1069/2009 e il Regolamento 142/2011 e successive modifiche recano le norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano. Sono entrati in vigore il 4 marzo 2011 con contestuale abrogazione del regolamento 1774/2002.
Stabiliscono regole chiare su quello che deve e può essere fatto con i sottoprodotti di origine animale, imponendone una rigorosa identificazione ed un sistema di tracciabilità. Determinati prodotti, quali farine di carne ed ossa e grassi destinati alla distruzione, devono essere marcati in modo permanente per evitare possibili frodi e del rischio di immissione di prodotti non autorizzati nella catena alimentare e mangimistica.
I regolamenti hanno introdotto nuovi metodi di smaltimento (biogas, compostaggio e coincenerimento) e alcuni nuovi metodi alternativi di trattamento approvati sulla base di prove scientifiche.
Inoltre stabiliscono i requisiti per l'importazione e il transito da Paesi terzi di taluni sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili)

In materia di TSE la normativa applicabile è il Regolamento 999/2001 e successive modifiche, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo. e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Tra gli altri il Regolamento disciplina: feed-ban, sorveglianza (test), materiali specifici a rischio e misure a seguito di rilevamento di casi positivi di BSE.

Produzione ed utilizzo di grassi animali destinati all'alimentazione umana

Il Regolamento 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale sono applicabili a tutti i prodotti alimentari e a tutti gli operatori del settore alimentare.
Dopo la trasformazione i grassi animali diventano strutto (grasso di maiale), sego (grasso di bovini) o ciccioli commestibili.